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Lo " Sportello del consumatore ", istituito dalla nostra Associazione, a livello nazionale, rispecchia tutte le caratteristiche richieste dalla legge 14 Gennaio 2013, n.4, al art.2, comma 4, ed in particolare quelle relative all'applicazione dell'art.27-ter del Codice del consumo ( D. Lgs. 206/2005 ), che prevedono, oltre all'aspetto relativo alla segnalazione di irregolarità, anche un impegno all'associazione professionale per la risoluzione concordata della controversia segnalata dal consumatore, nonchè la possibilità per i committenti delle prestazioni professionali di ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard richiesti agli iscritti.
Decreto legislativo n.206 del 6 Settembre 2005 - Codice del consumo - ( estratto ) Art. 27-ter 1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta. 2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente. 3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L' Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
 
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