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CONF. A. I.

CONFEDERAZIONE AMMINISTRATORI IMMOBILIARI

Sede: via Darsena, 128

44122 FERRARA (FE)

Tel. 0532-24.32.96 - www.condominioconfai.it – e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

telefona al presidente: 333-41.53.784

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Ferrara, 27-09-2014

- Al Presidente del

Consiglio dei Ministri

Dr. Matteo Renzi

Palazzo Chigi

Piazza Colonna, 370 –

00187 ROMA

 

- Al Ministro di Grazia e

Giustizia

Dr. Andrea Orlando

Via Arenula, 70 –

00186 Roma

 

E p.c. Al Sottosegretario

Al Ministero di Giustizia

Dr. Cosimo Maria Ferri

Via Arenula, 70 –

00186 Roma

 

 

OGGETTO: L. 220/2012 Riforma del Condominio – L.4/2013 Professioni non

regolamentate; - Regolamento di attuazione per la formazione e

l’aggiornamento professionale degli Amministratori di condominio –

Decreto 13-8-2014 pubblicato sulla G.U. n° 222 del 24-9-2014 –

DISCRIMINAZIONI TRA SOGGETTI ABILITATI AD

ESERCITARE LA PROFESSIONE E DANNO AI CONDOMINI

AUTO-AMMINISTRATI DA UNO DEI RESIDENTI.

 

In qualità di presidente pro-tempore della Associazione in intestazione, costituita ed operante dal 1997 e in fase di adempimento degli obblighi di cui alla L. 4/2013:

 

premesso che la legge 220/2012 di “Riforma del condominio” contempla all’art. 71-bis – lettere ‘f’ e ‘g’ l’esenzione dall’obbligo di formazione, iniziale e periodica, chi amministra il proprio condominio;

considerato che una ricerca sotto e in allegato riportata e pubblicata dal quotidiano il Sole 24 Ore in data 5-7-2010, quantificava in 277.320 i condomini ‘auto-amministrati’ – circa 1/3 del totale dei condomini esistenti in Italia e che l’84,5% degli stessi, nel 2009, pur forniti di codice fiscale non presentarono il Mod. 770 - ovvero la ‘dichiarazione delle movimentazioni di acquisti e servizi’, esclusi quelli di pubblici servizi, effettuati dal “Condominio” per tramite dell’Amministratore;

 

 

tenuto conto che l’art. 2 del Regolamento di cui al Decreto del 13-8-2014 prevede testualmente alla lettera ‘b’: <<promuovere il piu' possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;>> argomenti e problematiche da cui verrebbero automaticamente e, addirittura, per “legge”, esclusi la maggior parte dei citati 277.320 condomini, se l’Amministratore – non essendo “obbligato” ad aggiornarsi, si disinteressasse dal farlo personalmente e direttamente – con prevedibili conseguenze e riflessi di ordine: fiscale, amministrativo nonché sulla prevenzione e sicurezza degli stabili, per citare i più diretti ed immediati, riguardanti la vita condominiale;

 

CHIEDE

si voglia considerare, con la massima urgenza, la revisione e abrogazione di quanto contemplato al punto ‘g’ del citato art. 71-bis, almeno per la parte che consente agli Amministratori del solo condominio dagli stessi abitato di non essere obbligati a: <<attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale>>, rendendo in tal modo il servizio e la prestazione degli stessi, seppur a titolo ‘gratuito’ per il condominio amministrato, conforme allo spirito della legge stessa e del Regolamento emanato in materia, corrispondendo in tal modo a quell’ “l'aggiornamento delle competenze” di cui non possono essere privati ‘condòmini’ e/o ‘inquilini’, seppur decisori di scelta di “auto-amministrazione” del condominio.

Ringraziando per l’attenzione che verrà data alla presente richiesta e in attesa di un riscontro in merito, giungano

distinti saluti.

 

Dr. Luigi A. Ciannilli – tel. 333-4153784

P.S. - Si allega n° Amministratori immobiliari in Italia e nel resto dell’UE – Sole 24 Ore del 29-8-14.

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