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NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE CONF.A.I.

 

Titolo I - Principi Generali

 

1) La professione di Amministratore immobiliare è attività di studio e consulenza svolta ai fini di interesse collettivo e di natura sociale.

 

2) L’Amministratore immobiliare affida la sua reputazione alla propria competenza, coscienza ed etica professionale.

 

3) L’Amministratore immobiliare deve mantenere un atteggiamento corretto, leale e sincero rispettando l’obbligo della riservatezza, non rinunciando in alcun caso all’indipendenza professionale.

Egli ha il dovere precipuo del continuo aggiornamento professionale e deve comportarsi in buona fede conformemente alla dignità e al decoro della professione esercitata.

 

4) L’Amministratore immobiliare tratta ogni questione a lui affidata, per ragioni di ufficio, con scrupolosità ed attenzione, applicando quanto analiticamente proposto ed accettato dall’assemblea in materia di compensi e a garanzia della qualità della prestazione resa.

 

5) L’Amministratore immobiliare, per quanto possibile, deve favorire soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli evitando la litigiosità.

 

 

Titolo II - Rapporti con i clienti

 

7) La professione di Amministratore immobiliare può essere esercitata oltre che individualmente anche sotto forma di associazioni di natura professionale unitamente ad altri liberi professionisti operanti nella sfera professionale.

Il rapporto di associazione professionale si deve concretare nelle forme consentite dalla legge.

 

8) L’Amministratore immobiliare, ove ricevessi incarichi professionali al di fuori dell’amministrazione condominiale, deve adoperarsi affinchè il mandato sia conferito per iscritto onde precisare limiti e contenuti anche allo scopo di circoscrivere l’ambito delle proprie responsabilità.

 

9) L’Amministratore immobiliare deve usare la diligenza e la perizia richiesta dal rapporto professionale instaurato nei limiti di tempo determinati dalla legge.

10) L’Amministratore immobiliare che normalmente detiene somme del cliente o per conto di esso deve operare con la massima diligenza ad applicare con rigore i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

Ove richiesto, deve impegnarsi a fornire adeguate garanzie di natura patrimoniale tramite fideiussioni rilasciate da istituti di credito e/o compagnie assicurative di primaria importanza.

 

11) L’Amministratore immobiliare che non sia in grado di proseguire nell’incarico, dovrà tempestivamente procedere alla stesura di un rendiconto e documentazione emessa alla data dell’evento da trasmettere al subentrante, conguagliando i rapporti contabili con il predetto.

 

12) L’Amministratore immobiliare è tenuto al più rigoroso riserbo in relazione alle notizie apprese nell’esercizio della professione.

 

Titolo III - Rapporti tra colleghi.

 

13) L’Amministratore immobiliare deve comportarsi con i colleghi con considerazione e correttezza.

Costituiscono manifestazione di considerazione e di correttezza la puntualità, la sollecitudine e la tempestività nei rapporti con i colleghi.

L’Amministratore immobiliare deve astenersi dall’esprimere giudizi che possano nuocere alla reputazione dei colleghi.

Qualora ritenga di essere stato danneggiato deve preliminarmente consultare per iscritto il Collegio dei Probiviri competente per sentenziare senza pregiudizio ovviamente per l’azione giudiziaria ordinaria.

L’Amministratore immobiliare nel caso in cui rappresenti per mandato gli interessi di uno o più condòmini in una assemblea condominiale è tenuto a presentarsi preventivamente rendendo noti i motivi della sua partecipazione e dell’eventuale suo dissenso mantenendo per altro, un comportamento equanime ed imparziale nei confronti del collega.

 

14) L’Amministratore immobiliare qualora chiamato a sostituire un collega volontariamente o per delibera assembleare deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà e rettitudine.

Salvo casi particolari l’Amministratore immobiliare deve rispettare le disposizioni contenute nel precedente art. 8.

 

15) L’Amministratore immobiliare prima di accettare l’incarico deve:

a - accertarsi che il cliente abbia avvisato il collega della richiesta di sostituzione;

b - accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge e alla corretta esecuzione dell’incarico voluta dal precedente collega;

c - invitare il cliente a provvedere alla liquidazione della competenze e di quant’altro dovuto al precedente collega salvo che il loro ammontare sia stato precedentemente contestato e documentato;

16) L’Amministratore immobiliare che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione senza pregiudizio per il cliente ed attenersi tassativamente ai tempi e alle modalità già espressi nel precedente art. 8.

 

17) L’Amministratore immobiliare qualora constatasse nel comportamento di un collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta ne informa immediatamente gli organi dell’associazione di appartenenza.

 

18) L’Amministratore immobiliare deve comportarsi nei confronti del collega di controparte secondo i principi e le regole sin qui enunciati e con la massima moderazione curando con particolare attenzione che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale; la tutela degli interessi del cliente non può mai portare a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.

In caso di conflittualità tra iscritti appartenenti ad associazioni federate, il collegio dei Probiviri sarà composto dai collegi delle due associazioni intervenuti in seduta comune.

 

Titolo IV - Rapporti con i terzi.

 

19) L’Amministratore immobiliare deve mantenere nei confronti dei propri collaboratori indipendenza morale ed economica.

Deve fornire ai collaboratori l’insegnamento necessario ad un ortodosso esercizio delle funzioni affidate e non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori altrui.

 

20) L’Amministratore immobiliare deve retribuire i propri collaboratori in relazione alla qualità e quantità delle loro prestazioni; deve vigilare che gli stessi rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza che anch’essi sono tenuti ad osservare.

 

21) L’Amministratore immobiliare che mantiene rapporti con magistrati, dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione si comporta con cortesia e rispetto senza peraltro assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.

 

22) L’Amministratore immobiliare qualora nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

 

Provvedimenti alle violazioni del presente codice deontologico.

E’ a discrezione del collegio dei probiviri regionali comminare le sanzioni in caso di violazione anche ad uno solo degli articoli che formano il presente codice deontologico. Si deve intendere per sanzione, a seconda della gravità del caso, a) il richiamo; b) la censura. In caso di gravi violazioni o di recidività nelle trasgressione delle norme il collegio competente per territorio potrà proporre al Collegio nazionale la sospensione temporanea e/o l’espulsione dall’associazione. Nel giudizio disciplinare deve essere assicurato all' Associato il diritto alla difesa, anche attraverso la difesa tecnica.

 

 

Conf.A.I. – Confederazione Amministratori Immobiliari

 

Aggiornato ed approvato il 16-09-2010

 

 

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