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CONF.A.I.

Confederazione Amministratori Immobiliari

 

presso  lo studio dell’Avv. Laura Melotti – “Responsabile scientifico dell’Associazione” ubicato   in  – via degli Adelardi, 61- 44121 – FERRARA

 

 

STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE AMMINISTRATORI IMMOBILIARI

CONF.A.I.

 

 

CAPO 1°

 

TITOLO - SCOPO - SEDE - DURATA

 

Art. 1

 

E' costituita a Ferrara sotto la denominazione Confederazione Amministratori Immobiliari CONF.A.I. un'Associazione che rappresenta un centro di iniziative per la tutela della professionalità e degli interessi degli amministratori condominiali e/o immobiliari che esercitano la professione.

In particolare l'associazione si propone di perseguire l'acquisizione di sempre maggior professionalità, tutela ed aggiornamento degli amministratori associati. L'aggiornamento professionale di questi ultimi dovrà garantire il rispetto delle regole deontologiche, nonchè il costante e trasparente miglioramento del servizio da essi svolto a favore dei condomini amministrati, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Rientra nei fini dell'Associazione l'istituzione di speciali servizi per l'assistenza e la consulenza a favore dei soci.

L'associazione intende promuovere ed organizzare incontri, dibattiti e corsi di informazione per i soci per meglio raggiungere lo scopo sociale.

 

Art. 2

 

Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi, l'Associazione:

  1. promuove, anche in collaborazione con altre Associazioni, gruppi affini e organi di informazione specializzati nel settore dell’amministrazione condominiale, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei condòmini;

  2. svolge in generale iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonei al loro conseguimento;

 

 

 

 

Art. 3

 

L'Associazione ha sede  – presso  lo studio dell’Avv. Laura Melotti  ubicato  in via degli Adelardi, 61- 44121 FERRARA  e svolge la propria attività ed ha giurisdizione nell’ambito di tutto il territorio nazionale.

 

 

 

Art. 4

 

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

 

 

Art. 5

 

L'Associazione non ha scopo di lucro. AIle spese occorrenti per il funzionamento si provvede mediante:

a) quota d'iscrizione "una tantum";

b) contributi associativi periodici;

c) contribuzioni associative straordinarie;

d) elargizioni e donazioni dei soci, di enti o di privati;

 

Art. 6

 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio stesso.

 

Art. 7

 

I soci possono essere:

- fondatori (Ciannilli Luigi e Berto Gianni)

- frequentatori

- ordinari

- benemeriti

- onorari.

 

 

Art. 8

 

A parte i soci fondatori, che sono soci di diritto, possono far parte dell'Associazione come soci frequentatori con voto esclusivamente consultivo, i soci che usufruiscono dei servizi di consulenza, corsi di aggiornamento e quant'altro viene messo a disposizione dall'Associazione, ma che non abbiano la professionalità per esercitare.

Sono soci ordinari con diritto di voto tutti gli iscritti che siano in possesso dei requisiti necessari per esercitare la professione di amministratore condominiale ai sensi della L. 220/2012 e successive modificazioni che, condividendo ed accettando gli scopi dell'Associazione, vengono iscritti nel registro della CONF.A.I. obbligandosi a rispettarne lo statuto.

Sono soci benemeriti quelli che con la loro attività e con il loro contributo economico sostengono l'attività e la valorizzazione del nome dell'Associazione. Anch’essi hanno diritto di voto.

Possono essere soci onorari le persone fisiche e le Associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore e prestigio all'Associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali. I soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'assemblea.

L'iscrizione a socio si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e va rinnovata annualmente.

L'accettazione della domanda di ammissione è subordinata all'approvazione del Comitato Esecutivo.

 

 

 

Art. 9

 

L'iscrizione impegna il socio a tutti gli adempimenti previsti dallo statuto. Il socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell'Associazione.

Il socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

 

 

Art. 10

 

Il socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell'art. 5 dello statuto.

 

Art. 11

 

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per cancellazione deliberata dal Collegio dei Probiviri con esclusione dei soci fondatori;

c) per incompatibilità del comportamento del socio rispetto alle finalità sociali owero per gravi motivi morali o disciplinari o deontologici.

 

CAPO 2°

 

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

 

Art. 12

 

Gli organi dell'associazione sono: 1) L'Assemblea dei soci.

2) Il Consiglio Direttivo.

3) II Comitato Esecutivo.

4) Il Presidente.

5) Il Segretario.

6) Il Collegio dei Probiviri.

7) II Revisore dei Conti.

 

Art. 13

 

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e tutti i soci ordinari ai sensi dell'art. 7 regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento dei contributi associativi e per i quali non sia intervenuto provvedimento di sospensione a seguito delle procedure disciplinari di cui agli arti. 11 e 33. Ogni socio avente diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di massimo due deleghe.

 

Art. 14

 

L'Assemblea si riunisce a Ferrara in sessione ordinaria e straordinaria. Essa è convocata con avviso esposto nella sede sociale o sulla stampa e, solo qualora lo deliberi il C.E., mediante lettera da inviarsi almeno dieci giorni prima.

L'Assemblea ordinaria, oltre alle competenze previste dal presente statuto:

 

a) determina i programmi generali dell'Associazione;

b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'Associazione e la realizzazione degli scopi sociali;

c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto dell'Associazione;

d) elegge ogni quattro anni, con votazione separata i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza ed il Revisore dei Conti.

L'Assemblea straordinaria delibera sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione nonchè sulla destinazione dei beni sociali.

 

Art. 15

 

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni anno entro il 30 aprile per l'adempimento dei compiti previsti.

Quella straordinaria ogni qual volta i 2/3 del C.D. lo ritenga necessario.

 

Art. 16

 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o il vice Presidente o il Segretario. L'Assemblea ordinaria è valida con la presenza in prima convocazione della metà degli iscritti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti con diritto di voto.­La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata a non meno di un ora dalla prima.

 

Art. 17

 

Le votazioni dell'Assemblea saranno per alzata di mano.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

 

Art. 18

 

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con il voto

favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

 

Art. 19

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri determinato dal Presidente e non inferiore ad un membro ogni cinquanta iscritti.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

 

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dalla data dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario che compongono il COMITATO ESECUTIVO.

 

Art. 20

 

Quando nel C.D. venga a ridursi, per qualsiasi ragione, il plenum dei componenti, subentreranno in carica, nell'ordine, altri soci alla scelta dei quali si procederà secondo i criteri di cui all'art. 19.

 

Art. 21

 

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) promuove le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini

dell'Associazione autorizzando le spese relative per la straordinaria amministrazione;

b) esegue gli adempi menti previsti dal presente statuto e promuove l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell'Associazione;

d) propone al collegio dei Probiviri l'esame dei casi che possono rientrare nelle sanzioni disciplinari previste dall'art. 33;

e) propone all'Assemblea l'ammontare della quota di iscrizione del contributo annuale e delle contribuzioni straordinarie come indicato all'art. 5;

f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali proposte di modifiche dello statuto nonchè di scioglimento e liquidazione dell'Associazione;

g) affida, nei limiti delle proprie attribuzioni, incarichi speciali ai suoi componenti e/o ai soci con o senza compenso;

g) svolge in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.

 

Art. 22

 

IL COMITATO ESECUTIVO

 

1) attua le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni dell' Assemblea;

2) decide sull'ammissione dei nuovi soci dell'Associazione;

3) gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione deliberando le spese relative ad ogni iniziativa ed i compensi e/o rimborsi spese di ogni incarico (art. 21 punto g). A tal fine utilizza la disponibilità di cassa fino alla misura massima de1l'80% delle entrate dell'anno;

4) compie gli atti di straordinaria amministrazione nei limiti di spesa fissati dal C.D..

 

 

Art. 23

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le riunioni sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Qualora venga a mancare tale maggioranza, trascorsa mezz'ora dall'ora fissata per la riunione, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei Consiglieri. Il socio facente parte del C.D. che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimissionario dal Consiglio ed è sostituito da altro socio secondo quando previsto dall'art. 20.

 

Art. 24

 

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente o del Segretario.

 

Art. 25

 

Delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo viene redatto processo verbale.

 

Art. 26

 

IL PRESIDENTE

 

Il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario eletti dal C.D. a norma dell'art. 19 restano in carica per tutta la durata del Consiglio e sono rieleggibili. L'elezione può essere fatta per acclamazione oppure per alzata di mano.

Il Presidente presiede l'Assemblea, il C.D. il C.E.. In caso di assenza è sostituito dal vice Presidente o dal Segretario.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, ne dirige l'attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal C.D. e dal C.E..

Il vice Presidente ed il Segretario coadiuvano il Presidente il quale può delegarli a particolari incarichi di sua normale competenza.

Nel caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del C.D. ma deve riferire allo stesso alla prima riunione per le opportune ratifiche.

 

Art. 27

 

IL SEGRETARIO

 

Il Segretario promuove, segue ed organizza l'attività dell'Associazione, coordina e dà impulso all'attività delle sedi periferiche, cura i contatti con le forze politiche e sociali.

 

Art. 28

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi ed un supplente.

Il Collegio dura in carica quattro anni. Su proposta del C.D. il Collegio dei Probiviri esamina i casi relativi ad eventuali sanzioni disciplinari in merito.

Ai Probiviri compete altresì derimere ogni eventuale controversia che possa insorgere fra i soci e il C.D..

I Probiviri possono partecipare di diritto alle sedute del C.D. con voto consultivo.

 

 

 

 

 

CAPO 3°

 

SEDI PERIFERICHE

 

Art. 29

Possono essere costituite altre sedi sul territorio nazionale. Ogni sede deve uniformarsi alle direttive della sede centrale nel rispetto della politica elaborata ed approvata dall'Assemblea nazionale.

 

Art. 30

Le sedi periferiche dell'Associazione hanno autonomia contabile ed

amministrativa e sono tenute ad un contributo annuo alla sede centrale pari al 20 % della quota sociale annua.

 

Art. 31

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Per otto anni dall'approvazione del presente statuto gli organi direttivi della sede centrale fungeranno da organi sociali ad ogni effetto, sino al rinnovo, mediante elezione, dei nuovi organi.

 

Art. 32

 

Il Collegio dei Probiviri applica il provvedimento di cancellazione del socio nel caso di comportamenti che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali dell'Associazione e che siano incompatibili con i fini statutari e con la linea di condotta fissata dagli organi direttivi, salvo che si tratti di soci fondatori.

 

 

Il Collegio dei Probiviri può, per gravi motivi di opportunità, sospendere cautelativamente il socio in pendenza di procedimento disciplinare.

Ai fini normativi il socio cancellato è assimilato al socio dimissionario

 

Art. 33

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione ed applicazione del presente statuto tra la sede centrale e le sedi periferiche deciderà inappellabilmente il Collegio centrale dei Probiviri.

 

Aggiornato con delibere assembleari in Ferrara il 09_04_2015 e 05-05-2015

 

Redatto in 1° formulazione a Ferrara, 24-09-1997

 

UfFICIO REGISTRO di FERRARA

 

Registrata

al N° 5544.

 

 

 

 

 

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