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Quotidiano del Sole 24 Ore " Condominio "
DALLE ASSOCIAZIONI – 30 APRILE 2020
Due possibili soluzioni al problema assemblea in tempi di Covid-19
di Luigi A. Ciannilli (Presidente Confai)
Esistono due possibili soluzioni al problema assemblea in tempi di COVID-19 - l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che negli edifici composti da più di 20 condomini, il delegato non può ricevere un numero di deleghe superiore a un quinto del complessivo numero delle “teste” di cui si compone il condominio e che contestualmente neppure superino il quinto del valore dell'edificio.
Potrebbe essere possibile, applicando quest'articolo e se nel Condominio c'è almeno un condòmino munito di P.C., svolgere l'assemblea via webiner o più semplicemente via ‘skype' con la presenza fisica di altri 2 o 3 condòmini oltre il proprietario dell'alloggio nonché gestore del P.C. e per delega, preventivamente raccolte e dopo ave fatto pervenire a TUTTI, la convocazione dell'O.d.g. + relativi allegati, con in calce alle deleghe raccolte eventuali osservazioni con note di accoglimento o diniego dei punti in discussione.
Tale procedura a mio parere consente non solo all'Amministratore- segretario di redigere il verbale di assemblea che farà successivamente pervenire a tutti i condòmini in un delle forme prevista dalla L. 220, ma in quei Condomini ove si dovesse verificare un cambio di Amministratore, permetterà di consentire al collega che subentra di poter esibire la documentazione di avvenuta assemblea e relativa deliberazione per fare il cambio di firma in Banca o Posta per gestire il c/c e all'Agenzia delle Entrate per registrare la nuova titolarità che amministrerà il Condominio.
Altra soluzione: per Condomini di grandi dimensioni – noleggiare un teatro o sala cinematografica per assicurare le distanze tra i partecipanti come previsto dai DPCM essendo le stesse fornite di impianti audio e video se dovesse necessitare per esporre tabelle, con pre e post sanìficazione della sala in cui si è tenuta l'assemblea. Ovviamente il costo del noleggio diventa in questo caso di una certa entità.
Fonte : Il Sole 24 Ore
Coronavirus in condominio: linee guida per gli amministratori
di Deborah Maria Foti
In questo momento di evidente emergenza nazionale a causa del diffondersi del coronavirus, è importante che anche gli amministratori di condominio si impegnino a rispettare le restrizioni imposte e a divulgare le informazioni necessarie per sensibilizzare condòmini, dipendenti e fornitori.
La diffusione del Covid-19, o coronavirus, ha creato uno stato di emergenza nel nostro Paese, il quale ha portato il Governo ad emanare vari decreti legge per contrastare e contenere il contagio.
L'epidemia sta modificando la nostra quotidianità, ed anche gli amministratori di condominio, si trovano a fronteggiare moltissime richieste sulla possibilità di riunirsi in assemblea o sulla sanificazione degli edifici o ancora sulle eventuali linee guida da adottare per sensibilizzare i condòmini. Chiariamo, quindi, quali sono i comportamenti che dovrebbe adottare un amministratore di condominio per andare incontro alle varie richieste.
Il Ministero della Salute, nella circolare 3190 del 3 febbraio 2020, ha chiarito la responsabilità del datore di lavoro in merito alla tutela dei lavoratori per limitare la diffusione del Covid-19 ed ha inoltre invitato tutti ad adottare le comuni misure preventive.
Le misure comuni preventive sono: il lavaggio frequente delle mani, il quale è fondamentale per la prevenzione delle infezioni; igienizzare tutte le superfici con prodotti specifici; evitare contatti stretti e protratti con persone che presentano sintomi influenzali ed infine adottare tutte le misure di prevenzione che il datore di lavoro ritiene necessarie.
In bacheca
Gli amministratori di condominio, hanno quindi il dovere di divulgare tutte le informazioni necessarie da adottare per prevenire la trasmissione del coronavirus. Affinché tutti i condòmini e i fornitori del condominio vengano messi al corrente sulle istruzioni date dal Ministero della Salute, l'amministratore può stampare una copia delle raccomandazioni elencate ed affiggerla in bacheca.
In ascensore uno alla volta
Oltre alla raccomandazione inerente al lavaggio frequente delle mani, è consigliabile che l'amministratore vieti l'uso contemporaneo dell'ascensore a più persone, proprio per evitare i contatti stretti e rispettare l'obbligo di mantenere la distanza di 1 metro tra le persone.
A tal proposito, come da Dpcm sottoscritto il 9 marzo dal Presidente del Consiglio: «è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro»
Sarebbe opportuno, perciò, che gli amministratori di condominio, sensibilizzassero soprattutto i condòmini più anziani al rispetto di questa raccomandazione.
I dipendenti
Nei confronti di coloro che operano come dipendenti all'interno del condominio (custodi degli stabili, addetti alle pulizie, giardinieri, addetti ai vari servizi) è importante che l'amministratore si assicuri che siano tutti dotati dei dispositivi di protezione (guanti, mascherine).
L’impresa di pulizia
È importante, inoltre, che l'amministratore concordi con la ditta delle pulizie i prodotti da utilizzare per sanificare periodicamente tutti gli spazi e le superfici dell'edificio.
Le assemblee
Ricordiamo, inoltre, che come ribadito dal Dpcm del 9 marzo 2020 «sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati», pertanto va da sé che siano vietate anche le assemblee di condominio su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza, l'amministratore è tenuto a rimandare la convocazione dell'assemblea dopo il 3 aprile, il termine stabilito, per adesso, dal decreto legge.
Nel caso in cui gli amministratori di condominio non rispettassero il suddetto divieto, potrebbero andare incontro alla violazione dell'art. 650 del codice penale, il quale stabilisce che: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206».