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CONF. A. I.
CONFEDERAZIONE AMMINISTRATORI IMMOBILIARI
V.le IV Novembre, 64 – 44121 COPPARO (FE)
Tel. al Presidente: 0532/861331 – 333/4153784– e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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La Conf.A.I. condivide e si associa alle riflessioni di seguito espresse dal Presidente ANACI di Udine, riguardo alle tante e confuse incombenze di cui sono gravati gli Amministratori di Condomini e immobili. Una categoria professionale che non ha rappresentanza ai tavoli governativi perfino su questioni importanti, come i “bonus casa” che toccano oltre 30milioni di italiani. Né può avere, per regolamentazioni imposte dall’UE e tacitamente accettate dall’Italia, rinunciando alla propria sovranità nazionale, quanto auspicato dal presidente ANACI nel suo sfogo professionale: ovvero un Albo nazionale o quanto meno un Registro nazionale della categoria come era stato tentato di fare dal precedente Governo Giallo-Verde, prospettato dal Sottosegretario alla Giustizia On. Morrone in un incontro a Roma tra le associazioni più rappresentative a livello nazionale e registrate al Mi S.E. ai sensi della L: 4/2013.
Cari Governanti, prendetevi il mio studio di Amministrazioni Condominiali.
Adesso basta. Non ce la facciamo più.
Svolgiamo un mestiere tra i più complessi, che spazia in campi quali il diritto, l’economia, la finanza, la sociologia. Cerchiamo di farlo al nostro meglio, siamo sempre disponibili alle richieste delle persone, curiamo i loro interessi, agiamo per loro conto per una corretta manutenzione del bene più prezioso, ovvero la loro casa. Da oltre un anno e mezzo, ovvero da quanto è cominciata la pandemia e il Governo ha iniziato a legiferare compulsivamente sui bonus fiscali, stiamo lavorando in emergenza, cercando di rincorrere le norme, le circolari, i chiarimenti e i pareri che si susseguono con febbrile e anacronistica rapidità e che non sono in grado di definire una linea da seguireTutti vogliono riqualificare il proprio condominio con i bonus fiscali. E noi ci affanniamo, interpelliamo tecnici, imprese, convochiamo assemblee, mandiamo circolari, operiamo nello straordinario trascurando quello che è l’ordinario, perché non si può gestire tutto bene, quando la professione viene stravolta a questi livelli. Mancano le imprese, mancano i professionisti, manca il materiale e quando lo si trova si scopre che i prezzi sono saliti alle stelle. Eppure continuiamo, imperterriti, a rassicurare i nostri amministrati forti di quanto sancito nell’ultima circolare, inconsapevoli del fatto che entro un giorno il senso potrebbe essere ribaltato.Questo è ciò che sta accadendo con il bonus facciate 90%. Ci hanno detto, con tanto di documenti ufficiali, che saldando quanto dovuto dal condominio entro il 31 dicembre 2021 si avrebbe avuto la possibilità di completare i lavori nel corso del 2022, beneficiando sempre della detrazione fiscale del 90%. Oggi salta fuori che, a causa dei soliti delinquenti, il Governo estrae dal cappello un’altra regola, rendendola retroattiva, che impone la certificazione sui prezzi e mette in dubbio la possibilità di beneficiare comunque del bonus se non si chiude il cantiere entro il 31 dicembre. Ora, cari Governanti, avete scoperto che in Italia ci sono diversi imbroglioni. Ma va? Chi l’avrebbe detto? E di chi è la colpa se questi personaggi possono imperversare? Forse di chi non ha saputo redigere norme serie e precise, stabilendo regole anche draconiane da seguire, per limitare l’illegalità?
Cari Governanti, sappiate che a causa dei vostri errori di valutazione, delle vostre ondivaghe interpretazioni, state disintegrando il lavoro di migliaia e migliaia di professionisti seri e preparati, ovvero gli Amministratori Condominiali, perché fortunatamente quelli disonesti non sono la maggioranza. Anche su questo si potrebbe aprire una parentesi, perché non avendo mai voluto creare un Albo per questa categoria professionale, si è consentito a chiunque di svolgerla.
Cari Governanti, sappiate che l’Italia si regge anche grazie a noi che gestiamo la gran parte del patrimonio immobiliare del territorio. Noi, che ci confrontiamo quotidianamente con le persone che fanno affidamento sulla nostra serietà. Noi che ormai abbiamo perso il sonno e la serenità grazie a un impianto normativo schizofrenico, che sta minando nel profondo le basi di una democrazia che non veste più i panni dei suoi cittadini. Noi che ci svegliamo la mattina con lo stomaco contratto, pensando a come affrontare la giornata e rientriamo a casa la sera tardi con le spalle cariche di problemi non risolti e di dubbi non risolvibili.
Ecco. Noi non ce la facciamo più.Vi faccio una proposta. Prendetevi il mio studio, ve lo cedo, cercate di capire cosa significa fare questa professione e soprattutto cosa significa farla dovendo seguire le regole che voi imponete, dall’alto del vostro scranno, del tutto inconsapevoli di cosa significa realmente lavorare in queste condizioni.
Emanuela Gorgone
Presidente Provinciale Udine
ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
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Scaricabile dal questo link : Il Covid non ferma le rate condominiali
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Immobiliare: nuovo sistema di rating per facilitare il realizzo
[A cura di: Ufficio studi Conf.A.I.] Un sistema di rating immobiliare per facilitare il pronto realizzo nella dismissione di beni immobili. È quello che ha elaborato Conf.A.I.. Vediamo in che cosa consiste e come si applica.
Il metodo
La fonte dei dati elaborati è la “Base dati compravendite immobiliari” costruita incrociando gli archivi delle note di trascrizione degli atti di compravendita e gli archivi censuari del Catasto edilizio urbano. La chiave di incrocio è l’identificativo catastale dell’unità immobiliare urbana compravenduta.
Dall’archivio della “Pubblicità immobiliare” ogni unità immobiliare urbana contenuta in una nota di trascrizione di un atto di compravendita che ne trasferisce, a titolo oneroso, il diritto di proprietà anche in quota, è, attraverso il proprio identificativo catastale, incrociata negli archivi del Catasto acquisendo le informazioni censuarie (categoria catastale, consistenza, rendita, superficie).
L’elaborazione dei dati ha imposto l’adozione di alcuni criteri per l’aggregazione delle unità immobiliari compravendute, secondo la natura tipologica degli immobili, basandosi sulle categorie catastali e, quando non disponibili, sulla natura indicata dal notaio ai fini della trascrizione.
La dimensione degli immobili compravenduti è stata elaborata dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle informazioni desumibili dagli archivi catastali. In particolare, per le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie dei gruppi A e C, incluse nei settori Residenziale, Pertinenze e Terziario-Commerciale, è stato utilizzato il dato della superficie catastale calcolata ai sensi del DPR del 23 marzo 1998 n. 138 .
Il modello
Il modello è stato creato interagendo su due valori emersi dall’analisi dell’Osservatorio Mercato Immobiliare, e precisamente il numero delle transazioni effettivamente completate nell’arco temporale analizzato (nel nostro caso si tratta dell’anno 2017) e la quota di immobili oggetto di trasferimento di proprietà rispetto al parco patrimoniale presente in una determinata provincia.
Questi due elementi permettono di valutare in termini nazionali l’impatto del mercato sulla singola area geografica di nostro interesse, valorizzando eventuali particolari caratteristiche tipiche della zona e mantenendo un riferimento unico a carattere nazionale.
I due valori così rintracciati da OMI vengono messi in relazione tra loro e incrociati con i dati di Pil provinciale per giungere ad un valore univoco che viene successivamente parametrato in scala secondo un metodo matematico con creazione di indici alfabetici che rappresentano, al pari di quanto avviene per i modelli di rating finanziari, il valore di pronto realizzo di quel determinato bene immobiliare posto in quella determinata zona con caratteristiche di ricchezza e giro d’affari.
Questa metodologia, utilizzata inizialmente per valutare la coerenza tra i valori di perizia immobiliare ed i valori effettivi di realizzo di immobili facenti parte di un pacchetto di Npl bancari, è stata sviluppata in un modello di policy aziendale per permettere ad un cda o ad un amministratore delegato la possibilità di deiberare valori anche inferiori a quelli peritali proposti da tecnici specializzati, che risultano sì coerenti ai valori di costruzione, tecnologie strutturali e operativi, ma che si scontrano con situazioni locali con scarsa capacità di mercato e accesso al credito centellinato.
Pertanto, questo modello vuole essere di supporto agli operatori di mercato non tanto in sostituzione delle valutazioni tecniche del singolo immobile bensì a corollario di queste, e per meglio identificare le specificità di una singola area geografica del Paese. Più volte ci scontriamo con una conoscenza approssimativa e con aree contigue e disomogenee che necessitano di chiavi di lettura.
Questo è ciò che si prefigge il prototipo di modello, giungere in aiuto per integrare gli elementi di conoscenza e di vendita di ogni singola unità immobiliare.
Nelle tabelle sotto, un esempio relativo alle province di Ferrara e Rovigo (che hanno caratteristiche quasi sovrapponibili) e di Modena (che dimostra invece una significativa dinamicità).
I risultati
La valutazione dei dati e la loro interazione, secondo questo modello, permette di affinare il valore della transazione di compravendita in base a dei crismi di “pronto realizzo” da completarsi entro 90 giorni, che porteranno a discostarsi dal valore di perizia in modo significativo nei casi di Ferrara e Rovigo (riduzioni intorno al 15/20% nel caso di unità residenziali, mentre il valore a Modena si mantiene pressoché identico a quanto indicato in perizia valutativa.
Se tale analisi la indirizziamo al settore produttivo, il dato si rende ancora più evidente, con una scarsa domanda ed un incrocio dell’offerta che potrebbe giungere anche a riduzioni pari ad un quarto del valore. La situazione economica della provincia di Modena sicuramente più dinamica porta a valori di “pronto realizzo” che possono essere anche superiori ai valori di mera valutazione tecnica del bene.
Glossario
Rating. Il rating, in italiano classificazione, è un metodo utilizzato per valutare: titoli (obbligazionari e azionari), imprese, Stati e, nel caso specifico, le potenzialità di vendita di un immobile, sia esso ad uso abitativo che commerciale – artigianale – industriale.
L’idea di applicare il concetto del “rating” alle unità immobiliari presenti nelle province italiane scaturisce pertanto dalla necessità di avere una immediata ed oggettiva informazione sulle possibilità di smobilizzare (da questo il “pronto realizzo”) nel più breve tempo l’investimento immobiliare, applicando riduzioni di valore che tengono conto della tipologia e della ubicazione dello stesso.
Va considerato che tali modelli hanno una valenza indicativa e interagiscono meglio in presenza di perizie e informazioni sullo stato del bene, localizzazione e verifica in loco, ma la necessità per gli operatori che gestiscono portafogli eterogenei e numerosi è quello di avere un dato iniziale a cui poi aggiungere elementi di approfondimento.
La scala di rating è una classica scala statistica da modello standard (ovvero AAA, AA, A, BBB ecc.) a cui sono state integrate una classe tripla A Plus (per le caratteristiche oversize di Milano, Roma e poco altro) e che si ferma alla doppia CC ove allocare elementi di mercato immobile o poco reattivo.
Il modello è diverso a seconda della tipologia dell’immobile (quindi 3 rating diversi per beni commerciali, industriali e residenziali nella stessa provincia) e si è provveduto all’integrazione dell’elemento Pil (Prodotto Interno Lordo) di provincia o regione per aggiustare il grado di frazionamento del portafoglio.
Esiste la consapevolezza circa la necessità di provare sul campo tale modello per la sua validazione, ma la versatilità di implementazione permette di avere risultati facilmente spiegabili ed interpretabili.
Tale modello messo all’opera su un portafoglio di leasing immobiliari risolti (portafoglio Italia) ha dato risultati incoraggianti e confortanti circa la Perdita di Valore differenziata a seconda della provincia. L’affinamento del modello, il suo confronto con situazioni reali giornaliere e il recupero di un dato storico (da inserire come ulteriore valore) dovrebbero permettere ad un gestore immobiliare Npl (non performing loans – sono crediti in sofferenza che i debitori non riescono più a ripagare regolarmente o del tutto) e in prospettiva Utp (unlikely to pay – inadempienze probabili – sono le esposizioni creditizie per le quali un operatore finanziario giudichi improbabile il rimborso totale) di avere un rapido confronto tra il valore di messa a vendita del portafoglio e il valore prudenziale dei beni.
Omi. Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Policy aziendale. È quell’insieme di norme adottate dall’azienda per disciplinare la politica della stessa.
Ntn. Numero delle transazioni notarile operate (per singola provincia);
Imi. Indicatore intensità mercato immobiliare (per singola provincia italiana).
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⦁ 22 Ago 2018
⦁ Registro amministratori: Confai scrive al sottosegretario Morrone
di Luigi A. Ciannilli
⦁ Egr. Sottosegretario Morrone,
le scrivo in qualità di presidente della CONF.A.I. un'associazione di Amministratori condominiali, con sede a Ferrara, iscritta nella 2a sez presso codesto Ministero di Giustizia ai sensi della L. 4/2013. Le scrivo in riferimento alla sua intervista pubblicata oggi dal Sole 24 Ore e, non essendo riuscito a reperire un indirizzo email al quale indirizzarle la presente, l'affido a messenger nella speranza che abbia occasione di leggerla e, se vorrà indicarmi una sua mail, mi consentirà di integrarla con ulteriori notizie riguardati la categoria. Augurandomi, data la vicinanza tra Ferrara e Forlì, di poter avere occasione di un incontro e venirla a trovare personalmente. Premesso di concordare sull'utilità ed efficacia di un “Registro di Amministratori” da tenersi presso codesto Ministero, con la presente faccio invece riferimento alla dichiarazione che i 'corsi di aggiornamento professionale annuali' debbano tenersi per minimo 15 ore 'consecutivamente' e senza interruzioni.
L'art. 5 del DM 140/2014, al punto 2, parla di 'obblighi' formativi con cadenza annuale e di durata di almeno 15 ore. Non contemplando quanto da lei asserito nell'intervista: “non frazionabili”. D'altronde, date le materie che i suddetti corsi devono trattare, come è possibile ipotizzare una continuità didattica di 15 ore senza interruzioni e con una problematica, qual è quella condominiale, che sforna quasi quotidianamente 'sentenze' di ogni genere, 'disposizioni fiscali-tributarie e amministrative', 'aggiornamenti sulla normativa privacy', 'sicurezza' e altro ancora? Cosa inficerebbe la corretta formazione periodica spezzettando le 15 ore di minima previste nell'arco dell'intera annualità, secondo le problematiche che emergono e a cui dare adeguata informazione agli associati?
Grazie dell'attenzione e del riscontro che vorrà fornirci. Giungano con l'occasione i nostri, e miei personali, migliori auguri di proficuo lavoro per l'incarico attribuitole.
Dr. Luigi Antonio Ciannilli - presidente nazionale CONF.A.I. - Confederazione Amministratori Immobiliari
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Dal " Sole 24 Ore "
Fattura elettronica obbligatoria dal 2019 anche in condominio
di Alessandro Notari – 17-7-2018
Dal 1° gennaio 2019 per tutti i contribuenti soggetti passivi Iva, e quindi anche per gli amministratori di condominio, la fattura diventa elettronica sia tra soggetti passivi (B2B) sia nei confronti di privati (B2C). Da tale data non sarà più possibile creare la fattura “manualmente” ed inviarla al proprio cliente, ma dovrà essere redatta rispettando determinati requisiti di forma e di contenuto, per poi essere inviata al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) che provvederà a trasmetterla al cliente.
La copia cartacea della fattura sarà poi sostituita dall’archiviazione e dalla conservazione digitale, che garantirà integrità ed autenticità del documento. L’introduzione della fattura elettronica comporterà una profonda rivoluzione nelle attività contabili per gli amministratori di condominio, sia con riferimento al ciclo attivo (emissione fattura) sia per quello passivo (ricevimento fattura), per il quale la normativa è già entrata in vigore dal 1°luglio di quest’anno, solo facoltativamente, con riferimento all’acquisto di carburante per autotrazione effettuato presso impianti stradali di distribuzione.
Il percorso della trasmissione della fattura elettronica può essere così sintetizzato:
1) l’amministratore emette la fattura in formato xml contenente, oltre alle informazioni previste dal Dpr 633/72 anche quelle necessarie per la gestione dell’invio della stessa tramite SdI, ossia il codice destinatario di sette caratteri alfanumerici che identifica il canale sul quale far transitare la fattura elettronica, oppure l’indirizzo Pec del destinatario sul quale verrà recapitata la stessa. La fattura elettronica xml potrà essere emessa utilizzando i servizi resi disponibili dall’agenzia delle Entrate (procedura web, software da installare su pc, app per dispositivi mobili) o tramite software disponibili sul mercato;
2) il Sistema di interscambio (SdI) riceverà il file della fattura, opererà su di esso un controllo formale e, in caso di accettazione, lo inoltrerà al destinatario; altrimenti invierà all’emittente una ricevuta con la motivazione dello scarto. In quest’ultimo caso la fattura si intenderà non emessa ed entro cinque giorni dovrà essere reinviata in modo corretto per non rischiare sanzioni;
3) il destinatario della fattura, cioè il cliente dell’amministratore di condominio, riceverà direttamente o tramite un intermediario le fatture di acquisto attraverso il canale comunicato precedentemente all’amministratore di condominio (codice destinatario o Pec). Se il destinatario è un consumatore finale senza partita Iva, o è un contribuente minimo/forfettario, la fattura sarà recapitata dallo SdI in un’area riservata all’interno del sito internet dell’Agenzia, previa comunicazione tempestiva allo stesso da parte dell’amministratore di condominio e consegna di una copia cartacea della fattura elettronica.
Le fatture elettroniche trasmesse attraverso lo SdI saranno archiviate dall’Agenzia previa adesione all’accordo di servizio.
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LE NUOVE REGOLE SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Privacy, decreto ancora in alto mare
⦁ –di ⦁ Antonello ⦁ Cherchi e ⦁ Marco Mobili
⦁ 4 maggio 2018
Un mese e mezzo per trovare l’ intesa è un tempo enorme, soprattutto se il cronometro continua a correre e la scadenza si avvicina. Il decreto legislativo varato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 21 marzo per conciliare le nuove regole europee sulla privacy (che partiranno il 25 maggio ) con la normativa nazionale ora in vigore continua a rimanere un mistero. O quasi.
Esiste, infatti, una recente versione del provvedimento che racconta di un fitto lavoro di riscrittura del testo licenziato da Palazzo Chigi, che a sua volta si era pronunciato sulla bozza di decreto messa a punto da una commissione insediata presso il ministero della Giustizia. Il nuovo documento ha un impianto in alcune parti diverso da quello della prima ora e, in particolare, fa rivivere le sanzioni penali, che nella precedente versione erano state “sacrificate” in nome di un inasprimento, previsto dal Gdpr, di quelle amministrative.
Aggiustamenti che dimostrano il complicato lavoro di messa a punto del provvedimento, a cominciare dal fatto che sulla sua versione finale deve esserci in via libera di cinque ministeri (Giustizia, Affari esteri, Economia, Sviluppo economico e Pubblica amministrazione) e di Palazzo Chigi. Il problema è che ancora prima della scadenza del 25 maggio c’è da tenere d’occhio soprattutto quella del 21 maggio, che a questo punto diventa fondamentale. Entro quella data, infatti, il Governo dovrà esercitare la delega, ovvero emanare il decreto, il cui cammino è, però, ancora lungo. In poco più di due settimane - e sempre che il provvedimento veda la luce a strettissimo giro di posta - deve arrivare il parere delle commissioni parlamentari e quello del Garante della privacy, per poi lasciare il posto al via libera definitivo del Consiglio dei ministri.
L’ideale è che il decreto giunga al traguardo prima del 25 maggio, così da consentire a tutti gli operatori, privati e pubblici, di confrontarsi con un quadro normativo della privacy chiaro e definito. Il cambio di rotta sulle sanzioni dimostra una volta di più la necessità del provvedimento.
L’ultima versione introduce, infatti, una serie di articoli sulle sanzioni penali. In qualche caso si tratta del “salvataggio” (con modifiche) di norme ora contenute nel codice della privacy, mentre altre disposizioni sono di nuovo conio. Alla prima categoria appartiene la norma sul trattamento illecito dei dati personali, fattispecie ora disciplinata dall’articolo 167 del codice: il decreto conserva la pena della reclusione da 6 a 18 mesi, che, in determinate circostanze, può arrivare fino a 3 anni. Così è anche per la dichiarazione di falso di fronte al Garante (articolo 168 del codice della privacy), punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Nuova è, invece, la fattispecie della comunicazione e diffusione illecita di dati riferibili a un ingente numero di persone (punita con la reclusione da uno a sei anni) e quella dell’acquisizione fraudolenta di informazioni personali per trarne profitto, sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni.
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Quotidiano del Sole 24 Ore
Condominio
Confai: rischi per il condominio dall’amministratore «fai da te»
Dati i precedenti e le obiezioni da sempre sollevate in tema condominiale, afferma il presidente di Confai Luigi A. Ciannilli «Non ci meraviglia la posizione contraria di Confedilizia al “Registro degli Amministratori”. Soprattutto e in particolare degli “autoamministratori” che, alla data del 5 Luglio 2010 (si veda il Sole 24 Ore del 5 luglio ), mentre i nuovi dati aggiornati sono attesi da oltre 3 anni da parte dell'Agenzia delle Entrate, gestivano ben 277.320 su 1.018.821 condomini censiti in Italia. E, avendo gestito condomìni prima ‘autoamministrati', nei quali “l'attività di tanti amministratori del proprio condominio: una figura apprezzata dai condòmini di tutta Italia”, secondo Confedilizia, chi esercita questo ruolo con vero spirito di sacrificio, e a costi ‘zero' per gli altri condòmini, è il primo a volersi liberare delle responsabilità che ormai incombono sull'amministratore sotto ogni profilo. E, dove ciò non avviene, una semplice controllo gestionale e contabile dell'amministrazione, porta alla luce comportamenti tutt'altro che tranquillizzanti per gli stessi condòmini che, grazie alle ‘falle' contenute nella Legge 220/2012, se dovessero diventare motivo di azioni perseguibili civilmente, penalmente o semplicemente sanzionatorie ai fini fiscali e contributivi, non hanno neppure la possibilità di rivalersi nei confronti dell'amministratore “fai-da-te”: «tanto apprezzato in tutta Italia», come invece è in loro ‘potere' e ‘diritto' verso l'amministratore “professionista”».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Formazione per gli amministratori di condominio, due incontri con Confartigianato
Evento organizzato dal vice presidente nazionale della Conf.a.i. Aurelio D’Amico, insieme con il responsabile del Centro Zonale Salvatore Piscitello
Si è tenuto presso i locali del Centro Zonale Confartigianato di Portella di Mare, un evento formativo, intitolato “L’Amministratore di Condominio quale Committente o Datore di Lavoro”, offerto da Studio Imprese, ente di diretta emanazione del Centro Zonale di Confartigianato, specializzato in materia di salute e sicurezza sul Lavoro, alla Confederazione amministratori immobiliari: Confai.
L’evento si è articolato in due momenti formativi importanti per chi oggi esercita la professione di Amministratore di Condomini: sensibilizzare gli amministratori di condominio sul doppio ruolo che svolgono, trasferitogli dalla normativa, quale Committente e Datore di Lavoro, e sulle responsabilità e obblighi a cui ottemperare al fine di evitare sanzioni, amministrative e penali a loro carico. L’evento ha riscontrato un notevole successo nei professionisti presenti, che hanno espresso la volontà di voler approfondire l’argomento, con altri percorsi formativi specifici previsti dalla normativa.
Ufficio stampa CONF.A.I.
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Adempimenti/1. L’agenzia delle Entrate ufficializza la proroga: una settimana in più per la spedizione degli amministratori
Condominio, dati entro il 7 marzo
Spese di recupero nella precompilata: basta l’indicazione del solo condòmino
Una settimana in più e un bel po’ di grattacapi in meno. L’azione del vice ministro dell’Economia, Luigi Casero, dopo i colloqui con Confedilizia, ha prodotto subito un risultato concreto.
Con il comunicato stampa di ieri l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto validi gli invii dei dati su opere di recupero edilizio e risparmio energetico sulle parti comuni effettuati dagli amministratori condominiali entro il 7 marzo 2017 (anziché il 28 febbraio).
Ma il chiarimento forse più atteso è quello contenuto nelle Faq (aggiornate) della stessa Agenzia, dove viene spiegato che l’amministratore di condominio «comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo». Quindi, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario o postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. L’Agenzia precisa poi che «nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data».
In sostanza, quindi, le Faq smentiscono (per fortuna) quanto sembravano chiedere le «specifiche tecniche» che tanti grattacapi avevano causato agli amministratori, sguinzagliati a trovare tutti i possibili «aventi diritto» alla detrazione come comodatari, inquilini, conviventi e quant’altro. Chi, quindi, ha questi dati li indicherà, altrimenti basterà mettere solo quelli del condòmino vero e proprio, quale risultante da un’anagrafe condominiale (obbligatoria dal 2013) opportunamente aggiornata.
Sull’altro versante, non c’è stata la proroga «lunga», che sarebbe del tutto incompatibile con le esigenze tecniche dell’Agenzia per poter inserire questi dati nella «precompilata» che sarà messa a disposizione dei contribuenti online tra poche settimane. E neppure il differimento al 2018 dell’adempimento, che pure è, con la disapplicazione di eventuali sanzioni, la richiesta di Confedilizia e altre associazioni di categoria.
Confedilizia, però, ha ottenuto un importante risultato che era stata l’unica a chiedere con lodevole pragmatismo al vice ministro Casero (si veda Il Sole 24 Ore del 19 e 21 febbraio): l’intervento sulla possibilità di mettere i soli dati dei condòmini e non anche di tutti gli «aventi diritto».
Altri chiarimenti, nelle Faq delle Entrate, riguardano più condomìni con meno di 9 condòmini: solo nel caso sia stato nominato un amministratore c’è l’obbligo di inviare i dati.
Anche sul supercondominio le Entrate hanno dettato le regole, precisando che nel caso in cui «abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio». Se invece il supercondominio ha effettuato i pagamenti relativi agli interventi solo sulle parti comuni dello stesso supercondominio invierà una comunicazione all’agenzia delle Entrate riportando i dati relativi solo agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Saverio Fossati – Sole 24 Ore – 22/02/2017
Proposta di modifica della L. 220/2012 –
Relazione:
Premesso che la L. 220/2012 ha modificato in molte parti i contenuti del Codice civile che regolavano, sin dal 1942, la materia condominiale, ed altre novità ha introdotto, tuttavia, nonostante lo sforzo compiuto (dopo ben 12 anni di attesa), la stessa resta lacunosa e addirittura discriminante tra gli operatori, sotto diversi aspetti.
Il più importante è quello della ”formazione professionale”, iniziale e periodica, per esercitare oggi l’attività. Formazione che prevede l’esclusione totale, sia dalla prima che dalla seconda, coloro che ‘auto-amministrano’ il solo condominio in cui vivono.
Tutto quanto sopra è testimoniato dalla evidente sperequazione che la tabella di seguito – frutto di una pubblicazione del quotidiano il Sole 24 Ore del 2010, con riferimento all’anno d’imposta 2009 – in cui si evidenzia che su 277.320 condomini ‘auto-amministrati’ in Italia, ben l’84,5% (per i quali si fatica a credere che fossero tutti classificati di ‘natura giuridica’ 13 anziché 51) non hanno presentato, seppur muniti di codice fiscale, il Mod. 770 – essendo il condominio, dal 1998, ‘sostituto d’imposta’. Con conseguenti inevitabili riflessi anche sotto il profilo di mancati introiti, ‘fiscali’ e ‘contributivi’, da parte dello Stato.
(fonte: Sole 24 Ore – 5 Luglio 2010)
In considerazione di quanto sopra si propone al Governo la seguente
Art. unico della PROPOSTA DI MODIFICA della LEGGE 220/2012
Obbligo di formazione periodica dell’amministratore nominato tra i condòmini dello stabile. Modifica dell’articolo 71 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
Art. 1
Modifica dell’articolo 71 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
1. Il secondo comma dell’articolo 71 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
“I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari, fatto salvo l’obbligo di formazione periodica, qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.”
I proponenti:
- CONF.A.I. – Confederazione Amministratori Immobiliari (presidente Dr. Luigi A. Ciannilli)
Il revisore condominiale non può essere un miope censore
di Francesco Schena
Quotidiano del Condominio 9-8-2016
La figura del revisore a cui affidare la verifica della contabilità condominiale, così come previsto dal nuovo articolo 1130-bis del codice civile, prende sempre più corpo. Il ricorso a questa professionalità, infatti, aumenta di continuo, in particolare modo quando l'assemblea dei condòmini nutre sospetti su eventuali ammanchi di cassa o appropriazioni indebite da parte dell'Amministratore.
Da qui la inderogabile necessità di rivolgersi a professionisti seriamente preparati e che siano in possesso di una competenza specifica e maturata nel settore, evitando di ricorrere ad improvvisati o ad altre figure professionali che ritengono - per mera analogia – di poter verificare la contabilità condominiale solo perché esperti contabili, ragionieri o commercialisti, evitando una formazione specifica in quanto considerata inutile.
In realtà, è necessario che il professionista incaricato sia portatore di competenze specifiche e che conosca la complessità del relativo quadro normativo di riferimento applicabile all'ente condominiale ed alla sua natura giuridica, oltre ad avere nozione delle regole contabili alla base della redazione di un rendiconto condominiale e le relative tecniche di redazione più disparate applicate dagli Amministratori di condominio, e questo perché non si giunga ad una verifica “aziendalistica” del rendiconto, col rischio di approdare a risultati diversi da quelli rispondenti alla realtà dei fatti.
E' altresì importante che il professionista abbia piena conoscenza dei princìpi generali di revisione che regolano e governano il suo lavoro, come quello dell'etica, della qualità, dell'indipendenza, della professionalità, dello scetticismo professionale e della responsabilità.
Allo stesso modo, è necessario comprendere la significatività o meno di un rilievo o di una limitazione ai fini del giudizio finale.
Particolare attenzione dovranno fare anche gli studi legali nell'indicare al proprio cliente il consulente tecnico di parte più idoneo per affrontare serenamente procedimenti giudiziari civili o penali.
Da ultimo, ma non per importanza, non si può non parlare dei corsi di formazione dedicati a questa nuova figura: è di fondamentale importanza che i docenti siano esperti della materia con comprovata esperienza nel campo di riferimento e che i programmi di studio siano adeguati alla specificità della funzione.
Ma l'aspetto più rilevante è – molto probabilmente – la mentalità e l'approccio professionale all'incarico: no allo spirito di inquisizione, no ai pregiudizi, si alla assoluta autonomia e obiettività nelle valutazioni, si alla prudenza.
Il revisore condominiale è chiamato ad incidere profondamente sul rapporto di fiducia tra condominio e Amministratore potendolo consolidare come sfaldare e questo pone una grande responsabilità non solo a carico del professionista, ma di tutti gli addetti ai lavori.
Francesco Schena
24ago 2016
La revisione contabile condominale va fatta da chi ha vera esperienza nel settore
di Luigi A. Ciannilli (presidente CONF.A.I)
Non si può che essere d’accordo con Francesco Schena, autore dell’articolo “Il revisore condominiale non può essere un miope censore”, in particolare quando puntualizza: «Da qui la inderogabile necessità di rivolgersi a professionisti seriamente preparati e che siano in possesso di una competenza specifica e maturata nel settore, evitando di ricorrere ad improvvisati o ad altre figure professionali che ritengono - per mera analogia – di poter verificare la contabilità condominiale solo perché esperti contabili, ragionieri o commercialisti, evitando una formazione specifica in quanto considerata inutile».
La diversità tra la «contabilità aziendale» e la «contabilità condominiale» sta innanzi tutto nella diversità che quando una fattura, di acquisto o di vendita, giunge nell'ufficio amministrativo di un'azienda, effettuata la registrazione cessa il suo iter. Mentre quando la fattura, di una prestazione o un bene acquistato dal condominio, giunge nell'ufficio dell'amministratore per la registrazione, allora inizia il suo iter. Con criteri e parametri totalmente diversi e addirittura sconosciuti in un'azienda.
Sarebbe infatti interessante sottoporre a un “Revisore contabile”, iscritto all'albo della categoria ma privo di esperienza di gestione condominiale, il “rendiconto” di un condominio contenente alcuni “pacchiani”e “voluti” errori di imputazione nell'attribuzione di una spesa, se è in grado di riconoscerli. Per esempio con riferimento a quanto contemplato all'art. 1124 del Codice civile dal Regolamento condominiale.
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OGGETTO: Condominio e amministratori. Interrogazione parlamentare dell’ADUC sull’applicazione del decreto ministeriale che vieta i corsi online.
Spett. ADUC,
tramite comune conoscenza e amicizia, il Coordinamento Nazionale Camperisti, riceviamo e leggiamo il Vs. comunicato di seguito, che condividiamo per quanto riguarda il ‘mercato delle vacche’ – ovvero i corsi online, a prezzi tra l’altro stracciatissimi per (sic!) formare amministratori di condominio ‘disinformati’.
Non condividiamo, invece, quando scrivete: <<… ma anche degli amministratori (le loro associazioni di categoria non sono interessate al problema?)>>. Ebbene non solo, come associazione riconosciuta a livello nazionale siamo interessati al problema e , direttamente e tramite la collaborazione col il quotidiano economico ‘il Sole 24 Ore’ abbiamo anche noi scritto ed interpellato il Sottosegretario Dr. Cosimo Ferri – il quale ha risposto come potete leggere all’intervista fattale dal Sole e all’allegata: “i controlli sulla formazione sono un dovere del condominio”. E possiamo garantirvi che nei condomini amministrati da ns associati professionisti, ciò avviene, per quanto riguarda la richiesta di “certificazione” alla partecipazione dei corsi periodici di aggiornamento professionale.
Allora siamo andati oltre e come già Vi abbiamo scritto in altra occasione – senza peraltro avere alcuna risposta – abbiamo riproposto un altro problema da Voi ed altre associazioni di ‘Consumatori’, da quanto ci risulta, mai toccato: i condomini’ “autoamministrati” da uno dei residenti, che in Italia, stante la pubblicazione allegata dello stesso quotidiano economico e risalente al 2010, erano circa il 30% del totale – con un’evasione della presentazione del Mod. 770 (essendo il “Condominio” sostituto d’imposta dal 1998) che si attestava sull’84,5% e che la L. 220/2012 ‘esonera’ sia dalla formazione iniziale che dagli aggiornamenti periodici annuali, come sono da considerare?
Sono forse figli di un Dio minore i ‘condòmini’ di un condominio autoamministrato (e, personalmente, in 19 anni di attività sono subentrato in diversi di cui, molti dei quali, amministrati da marito e moglie …famigliarmente)?
E siete certi che tutte le novità in ambito fiscale, nonchè le interpretazioni che la giurisprudenza sta sfornando quotidianamente, date le vistose lacune contenute nella L. 220/2012, siano recepite ed applicate in questi condomini, in modo da tenere al riparo da eventuali sanzioni tutti i condomini i quali, per loro ‘sfortuna’, non possono neppure attribuire all’ “Amministratore” le eventuali responsabilità, in quanto, appunto, la L. 220/2012 lo esonera dall’obbligatorietà degli aggiornamenti?
Il Sottosegretario con delega alla problematica, il Dr. Cosimo Maria Ferri, ‘padre’ del DM 140/2014, ci aveva “personalmente” assicurato che si sarebbe interessato alla questione e valutato che quanto meno a partire da 12 condòmini, nei condomini autoamministrati, si potesse introdurre l’obbligatorietà, anche per questi Amministratori, alla frequenza degli aggiornamenti periodici annuali per un totale di 15 ore. Ma, finora, nulla di concreto si è visto.
Perché non ci date una mano? Proponendo o sollecitando un’interrogazione parlamentare anche su tale argomento? Salvo che non consideriate i ‘condòmini’ di questi condomini diversi dai condòmini di un condominio gestito da un professionista.
Grazie dell’attenzione e, anticipatamente grati se vorrete esprimerVi anche sulle problematica esposta, giungano
cordiali saluti.
CONF.A.I. – Confederazione Amministratori Immobiliari
Il Presidente
(Dr. Luigi Antonio Ciannilli)
Condominio e amministratori. Interrogazione parlamentare sull’applicazione del decreto ministeriale che vieta i corsi online
Firenze, 23 giugno 2016. È da almeno un anno che lamentiamo – nell’interesse dei consumatori e degli utenti, ma anche degli amministratori (le loro associazioni di categoria non sono interessate al problema?) – le scorrettezze degli operatori del settore della formazione degli amministratori condominiali. Corsi di formazione iniziale (che riguardano le nuove leve) e di formazione periodica (che riguardano i professionisti in attività) organizzati e svolti con eccessiva disinvoltura – o forse sarebbe meglio dire spregiudicatezza – senza la possibilità che tali comportamenti siano, poi, censurati da alcun organo amministrativo. Motivo? Il regolamento che disciplina la formazione ed i controlli (decreto ministeriale n. 140 del 2014) non prevede controlli e sanzioni. Ragioni di contenimento della spesa pubblica, si dice; con buona pace dello Stato di diritto e gran sollievo per i praticoni di turno. L’ultima “moda” (in ordine di tempo) è quella di consentire lo svolgimento dell’esame dei corsi in questione in modalità telematica (cosa chiaramente vietata dall’art. 5 del decreto ministeriale), sfruttando malamente una nota ministeriale di risposta a dei quesiti posti da Confedilizia al Ministero della Giustizia (1). Già, proprio lo stesso Ministero che davanti alle nostre richieste di chiarimento rispetto a questa ultima mala pratica ha fatto spallucce, affermando che esso non è deputato a fornire chiarimenti rispetto al testo del decreto (sic!). Eppure la gravità della situazione è evidente: chi conclude i corsi in questo modo rischia di avere in mano un pezzo di carta senza alcun valore legale! Nell’evidente situazione di empasse e danno per i cittadini, i Senatori Bottici, Bertorotta, Puglia , Donno, Mangili, Cappelletti , Giarrusso, Moronese, Lezzi, Paglini, Santangelo, Montevecchi, Taverna, in data 21 giugno 2016, hanno presentato un’interrogazione parlamentare a risposta scritta rivolta al Ministro della Giustizia (2): lo scopo è quello di provocare un intervento chiarificatore del Ministero che possa essere d’aiuto a tutti, anche a quelle associazioni e quegli enti di formazione del settore condominiale che, pur operando correttamente, preferiscono non alzare la voce davanti alle scorrettezze dei loro “vicini”, per chissà quale motivo…
(1) http://www.aduc.it/articolo/corsi+on+line+amministratori+condominio+non+fine+al_24295.php
(2) http://parlamento.aduc.it/iniziativa/amministratori+condominio+interrogazione+sui+corsi_24549.php
Alessandro Gallucci, legale Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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Comunicato stampa
Si è svolto venerdì 15-4 u.s. a Parma, presso la sede nazionale di ‘Confconsumatori’, un incontro tra la presidente nazionale della stessa associazione, Dr.ssa Mara Colla, e il presidente di Conf.a.i. – Confederazione Amministratori Immobiliari – con sede a Ferrara - Dr. Luigi A. Ciannilli, allo scopo di valutare possibili convergenze e collaborazioni tra le due associazioni alla luce delle crescenti problematiche riguardanti il “condominio” e i servizi di pubblica utilità alla “casa” in genere e non solo, che riguardano sia i ‘condòmini’-proprietari che agli inquilini. Con lo scopo precipuo di ampliare l’informazione al fine di prevenire situazioni di ‘mala-gestio’ e, non di meno, di litigiosità nei condomini ma, anche, aumenti tariffari di servizi di pubblica utilità, ingiustificati e …incomprensibili. Il tutto con la finalità di giungere alla formulazione di un “patto di lealtà e rispetto”, da proporre anche alle altre rispettive associazioni di settore, al fine di ridurre i contrasti e, nell’impossibilità, in determinate realtà, di riuscire a conseguire risultati soddisfacenti per le parti, applicare soluzioni condivise – peraltro già parzialmente previste nella legge di riforma del condominio n° 220/2012. - per risolvere controversie. La collaborazione tra i due organismi associativi – registrati entrambi nei rispettivi ambiti operativi presso il Ministero dello Sviluppo Economico – si estenderà a livello nazionale, in tutte le aree territoriali in cui già si registra la presenza dell’una o dell’altra organizzazione, anche allo scopo di creare le condizioni per sviluppare formazione e apporti professionali in grado di generare occupazione nel settore dell’amministrazione condominiale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni che gestiscono patrimoni di E.r.p. – Edilizia residenziale pubblica. Anche al fine di contribuire a debellare la piaga - sempre più frequente agli ‘onori’ delle cronache nazionali in diverse aree territoriali - dell’occupazione abusiva di alloggi con l’estromissione dei legittimi assegnatari. Fenomeno che in altre zone del territorio nazionale non si manifesta grazie ad un’efficace opera di prevenzione e, in casi eccezionali, di immediata repressione della violazione.
Uffici stampa CONF.A.I.- CONFCONSUMATORI
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Spett. AUTORITA’ per L’ENERGIA
Sportello Consumatore
e p.c. Al Presidente del Consiglio
Dr. Matteo Renzi
Si allegano 2 bollette Enel, la 1a riferita all’anno in corso e la 2a al Dic. 2015, dello stesso condominio, di cui la 1a facente parte di quelle in arrivo in questi giorni, con aumenti oscillanti, nonostante lo scorporo della ‘bimestralità’, dal 35% a oltre il 50%.
A cosa sono riconducibili tali aumenti? Tenuto anche conto che in uno dei suoi interventi pubblici il Presidente del Consiglio in carica aveva, invece, preannunciato che per le P.M.I. in particolare – tra cui riteniamo rientrino anche i “condomini” – essendo classificati ‘utenze non domestiche’, ci sarebbe stato un calo del costo dell’energia quantificabile intorno al 10%, con un risparmio annuo a livello nazionale di ca 2,5 mld di euro.
Interpellata direttamente l’ENEL a riguardo, in data 12-03 u.s., alcuna risposta è sinora pervenuta.
Grazie per il riscontro.
CONF.A.I.
Il Presidente
(Dr. Luigi A. Ciannilli)
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(associazione nazionale iscritta al Registro del Mi. S.E. ai sensi della L. 4/2013)
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BOLLETTE ENEL IN ARRIVO.
Invitiamo a controllare le bollette ENEL in arrivo in questi giorni. Senza alcuna motivazione plausibile e meno ancora condivisibile, dato il calo del costo delle fonti energetiche, e né, tanto meno, preavviso, stanno arrivando nei condomini - classificati 'utenze non domestiche' (e siamo, per questo, indotti a ritenere che lo stesso si verifichi anche per le altre utenze con tale classificazione) - aumenti quantificabili tra il 35% e 50% rispetto all'ultima bolletta di Dicembre, seppur la 'nuova bolletta' pare abbia assunto cadenza bi-mensile. Abbiamo cercato di chiedere delucidazioni in merito al 'call-center' dell'Enel stessa, ma in più occasioni ci è stato risposto dall'operatore di volta in volta trovato, che il: 'sistema non consentivo l'accesso alla visualizzazione delle fatture'. Pertanto non erano in condizioni di dare risposte esaurienti. Il nostro timore è dato dal fatto che nonostante, sia Enel che altri gestori di energia abbiano la possibilità di effettuare le letture dei consumi in tempo reale, abbiano, invece, optato per la contabilizzazione in "acconto" degli stessi consumi; utilizzando delle previsioni in base alla media registrata in un determinato arco temporale. Lasciando incombenza all'utente sulla facoltà di trasmettere la lettura "reale" per fascia di consumo, a cadenza stabilita. Letture che, appunto, potrebbero già fare loro avendo dotato tutte le utenze di contatore elettronico, in sostituzione di quelli a disco, in uso fino ad alcuni anni fa. Se così fosse, ci riserviamo anche una nostra segnalazione al “Garante dell'Energia”, per capire chi autorizza - in un periodo di crisi soprattutto - a formulare tariffe con simili aumenti e, non meno, tenendo conto che c'è chi continua a fare ‘spot’ su risparmi per le famiglie e crescita dell'economia.
Ufficio stampa CONF.A.I.
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Rapporti e obblighi tra Amministratori di condominio e aziende preposte alla “raccolta differenziata dei rifiuti urbani”
Si intensificano le richieste di coinvolgimento e responsabilizzazione degli Amministratori di condomini da parte delle aziende preposte alla gestione della ‘raccolta differenziata dei rifiuti urbani’ negli edifici condominiali.
Premesso che un Amministratore di condominio non ha ‘alcuna autorità’, né ‘responsabilità diretta’ in un rapporto di servizio tra il cliente e l’azienda erogatrice come, per esempio, avviene con la stipula di contratti di gas, acqua e luce per l’abitazione privata, non si comprende a che titolo, lo stesso Amministratore, possa intervenire e dare disposizioni a soggetti ‘privati’, per soluzioni che sono di esclusivo interesse e convenienza delle aziende erogatrici del servizio. Disposizioni non contemplate nè dal Codice civile, nè dalle modifiche apportate in materia condominiale dalla L. 220/2012, in quanto le stesse non attengo alle “parti e aree comuni” di un edificio condominiale, a cui, invece e in modo esclusivo, è diretta la funzione dell’Amministratore.
A ciò si aggiunga, a titolo d’esempio, che se un gruppo di famiglie fosse anche d’accordo nell’adottare un diverso modo di procedere alla raccolta e trasporto dei contenitori ad uso ‘condominiale’ su aree pubbliche, per consentire il prelievo da parte dell’azienda che svolge il servizio, non è dato per scontato che altre famiglie, residenti nella stessa o in altre scale dello stesso stabile, condividano e accettino la soluzione proposta.
Pertanto, mentre nel rispetto delle norme che regolano la vita “condominiale” – se i condòmini che non sono ‘d’accordo’ all’uso o instaurazione di un “bene o servizio comune” rispecchiano la minoranza rispetto a quanto prevedono le disposizioni e/o i regolamenti condominiali, essi sono “obbligati” a condividere e accettare le decisioni della maggioranza, nel caso in questione, non può assolutamente essere applicato il medesimo principio né, tanto meno, può essere imposto, o dall’Amministratore o da un regolamento aziendale o comunale, estranei al condominio e per propria esclusiva convenienza di servizio.
Possiamo comprendere le difficoltà che incontrano le aziende a coordinare, contemporaneamente, in una metodologia comune più nuclei familiari, ma tali difficoltà non possono essere scaricate sugli Amministratori. Molte di queste aziende nel concepire e formulare delle regole per espletare il servizio, hanno tenuto in esclusiva considerazione le esigenze delle aziende stesse, trascurando, o sottovalutando, totalmente, quelle dei clienti. Infatti quelle aziende che hanno impostato il servizio mirando al minor disagio e difficoltà per questi ultimi (soprattutto se persone anziane e sole) e a un maggior abbattimento di costi gestionali nella fase di raccolta, più altri considerevoli vantaggi per la comunità e l’Ente locale di riferimento, hanno previsto delle ‘isole ecologiche’, con contenitori separati per tipologia di rifiuti, di cui i clienti, preventivamente muniti di un ‘badge’ identificativo e di sacchi per la raccolta riportanti lo stesso codice del ‘badge’, si possono servire facendo registrare giorno, ora e tipologia del rifiuto prodotto. Cosa assolutamente impossibile da ottenere con la raccolta ‘porta a porta’ e l’utilizzo di sacchi di contenimento anonimi. Inoltre, nel secondo caso, non solo si è in grado di verificare ‘quanto’ e che ‘tipo’ di rifiuto è stato realmente prodotto in un determinato arco temporale da ogni nucleo familiare, ma si può facilmente ricavare anche un ‘trend’ sui consumi del territorio in cui si opera, ponendo di conseguenza gli Enti locali di riferimento in condizione di disporre di dati utilissimi ed immediati per fotografare lo stato del territorio per valutazioni finalizzate alle scelte e alla programmazione economica del territorio medesimo.
Dr. Luigi A. Ciannilli
(presidente CONF.A.I.)
COMUNICATO STAMPA
Confai propone i corsi per i condomìni «fai da te»
«Sono sempre più numerose le persone che scrivono alle associazioni di Consumatori per avere informazioni in merito alle corrette modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento in materia di amministrazioni condominiali». Lo afferma Confai, l’associazione presieduta da Luigi Ciannilli.
Sempre interessanti i comunicati delle associazioni, dicono a Confai, in particolare sulla problematica condominiale tuttora in attesa di numerosi chiarimenti e, in particolare, di controlli sull'applicazione delle recenti leggi e decreti emanati a riguardo: «Per esempio di recente l'ANCI – Associazione dei Comuni d'Italia – pare abbia stilato un protocollo d'intesa, a valere sull'intero territorio nazionale, circa alcuni elementi ‘base' e ‘comuni' riguardanti l'adeguamento dei “Regolamenti edilizi. Perché in un tale accordo non viene assunto e inserito l'obbligatorietà – e anche le sanzioni per i non adempienti – per quei condomini che non provvedono ad esporre all'esterno dello stesso la targhetta identificativa dell'Amministratore? Che, tra l'altro, diverse amministrazioni locali hanno confuso con la “targa professionale dell'Amministratore” stesso!!!».
«Tornando alle informazioni richieste alle associazioni di consumatori sulla formazione e professionalità dei partecipanti ai corsi di formazione, iniziali e periodici, per svolgere l'attività – salvo non si tratti dell'amministrazione del condominio in cui si abita - l'importanza, per un “professionista” del settore, di far parte di un'associazione riconosciuta presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dà all'amministrato di avvalersi, in caso di insoddisfazione dell'operato svolto, dello “sportello del consumatore”, contemplato dalla L. 4/2013. Le associazioni di consumatori lamentano che si sia creata una giungla nel settore della “formazione” – in cui è possibile trovare corsi online a prezzi stracciatissimi, essendo il vero obiettivo non la “formazione”, ma lucrare su questo novello ‘business'. Allora va anche ricordato che le stesse leggi: n° 220/2012 e 4/2013, come pure il Decreto del Ministero della Giustizia, consentono a coloro che amministrano il proprio condominio (e sull'argomento abbiamo già più volte interpellato il Ministero di Giustizia) di essere esentati sia dalla formazione iniziale che dall'obbligo di aggiornamento professionale annuale come i ‘professionisti'. Perché? Gli amministrati di tali condomini godono di meno diritti rispetto ad un condominio amministrato da un ‘professionista'?
Hanno forse questi “auto-Amministratori” un filo diretto con lo stesso Ministero di Giustizia e con il Ministero dello sviluppo economico per essere tenuti informati circa le novità: fiscali, tributarie, giurisprudenziali, legislative e tecniche che vengono sfornate quasi quotidianamente».
La CONF.A.I. avanza una proposta su questo specifico argomento alle associazioni di consumatori interessate; una proposta da regolamentare con una ‘convenzione' a valere a livello nazionale e sotto il controllo delle stesse associazioni, per i condomini in “autogestione”: tenere, attraverso le sue sedi e/o dalla sede nazionale dell'associazione, la tenuta della contabilità, la ripartizione delle spese, l'aggiornamento sulle novità normative prima elencate. Ma senza assumere responsabilità dirette sulla “titolarità” e “responsabilità” del condominio, identificabile attraverso il ‘codice fiscale' dello stesso, che rimane a capo della “autogestione”.
Chi fosse interessato può contattare Confai alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
o alla posta pec: cQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
o all’indirizzo web www.condominioconfai.it
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Comunicato stampa
Ascensori: ulteriori controlli e adempimenti su impianti - ante 1999 -
Condividiamo appieno, quale associazione di Amministratori immobiliari, le preoccupazioni espresse da Confedilizia su quanto prevede un Decreto approvato dal Ministero dello sviluppo economico circa i controlli e gli adeguamenti da apportare sugli impianti ascensori installati prima del 1999. Con interventi suppletivi per la messa in sicurezza che arrivano addirittura a costare ai ‘condòmini’ di più di quanto finora risparmiato con l’abolizione della Tasi sulla 1° casa.
Da sempre l’Europa si occupa e preoccupa di come rendere più onerosa e difficile la vita ai cittadini europei, anziché facilitargliela. Infatti la direttiva 2014/33/UE introduce una “ulteriore verifica”, oltre quelle che vengono già eseguite periodicamente dalle Ausl o altri soggetti autorizzati. Lasciando (e qui si arriva al ‘paradossale’ pur di creare ‘lavoro’ fittizio) addirittura agli stessi “soggetti verificatori” l’attuazione di una serie di interventi suppletivi a carico, ovviamente, degli stessi ‘condòmini’.
Ci chiediamo invece, come mai, sia a livello europeo che nazionale si sia ancora fermi a normative per la rilevazione di gas combustibile in ambienti domestici e, sui singoli apparecchi, e nulla ci sia di “obbligatorio” per quanto riguarda gli spazi chiusi in aree comuni (vani scale, pianerottoli, corridoi, scantinati ecc. ecc. ecc.) non soggetti ad autorizzazioni e controlli dei VV.F.. Eppure quante palazzine e abitazioni sono saltate in aria, con le conseguenze a tutti note, solo in Italia e solo negli ultimi 10 anni, per fughe di gas?
Ufficio stampa CONF.A.I.
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Comunicato stampa
A PROPOSITO DI “RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”
Prendendo spunto da quanto sta per essere varato anche a Firenze, in tema di “raccolta differenziata dei rifiuti” – riproponendo quanto già avviene in molte altre zone d’Italia, compreso Emilia Romagna,
la semplice foto allegata sintetizza quello che sta, di fatto, avvenendo.
E’ concepibile che passi un camion, con 2 operatori, per svuotare un contenitore, e si attende un secondo camion attrezzato, in un secondo passaggio, nella stessa giornata, per prelevare l’altro sacchetto?
E’ inutile, poi, che ci chiediamo perché dei progetti che dovrebbero produrre “risparmi gestionali” e “migliorare la qualità dei servizi”, invece, la peggiorano. Neppure i “lavori socialmente utili” si creano in questo modo! E, ciò che si fatica a comprendere, poi, è perchè l’artificiosità di queste soluzioni la si pretenderebbe di razionalizzarla scaricandola, per quanto riguarda i ‘condomini’, sugli amministratori! Trattandosi di un “rapporto di servizio” diretto: tra ‘cliente’ (ovvero chi produce i rifiuti), e “l’Ente/Società” preposta alla raccolta.
Perché invece non si sono pensate ed attuate
DELLE ISOLE ECOLOGICHE, COMPOSTE DA CASSONI PER CONTENERE OGNI TIPOLOGIA DI RIFIUTI CHE S’INTENDE RACCOGLIERE SEPARATAMENTE, AI CUI CASSONI SI ACCEDE CON UN ‘BADGE’ PERSONALIZZATO PER INTRODURRE IL SACCHETTO CONTENENTE LA TIPOLOGIA DI RIFIUTO, SACCHETTO DISTRIBUITO DALL’ENTE/SOCIETA’ PREPOSTA ALLA RACCOLTA ED IDENTIFICATO DA UN CODICE A BARRE PERSONALIZZATO ANCH’ESSO, UGUALE A QUELLO RIPORTATE SUL ‘BADGE’?
CIO’ CONSENTIREBBE, OLTRE AD UN CONTROLLO PIU’ ATTENTO SE LE DISPOSIZONI EMANATE SIANO O MENO RISPETTATE E DA CHI, DI RIDURRE LE SPESE DI RACCOLTA E SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI MA, SOPRATTUTTO, CONSENTIREBBE DI QUANTIFICARE CON CERTEZZA LA QUANTITA’ DI RIFIUTI PRODOTTA DA OGNI NUCLEO FAMILIARE PER IMMAGAZZINARE DATI CHE, OLTRE A CONSENTIRE UN UTILIZZO FINALIZZATO A STUDIARE COME VARIA LA QUALITA’ DELLA VITA E DEI CONSUMI: DA ZONA A ZONA DI UNO STESSO VASTO TERRITORIO E, DA COMUNE A COMUNE, CONSENTENDO DI REALIZZARE IN TAL MODO UNA MAPPATURA A LIVELLO NAZIONALE CHE FACILITI LA PROGRAMMAZIONE PER AFFINARE ED INCREMENTARE LA “RACCOLTA” MA, ANCHE, PER UN UTILIZZO DEI DATI, PER FINALITA’ DI SVILUPPI SETTORIALI CHE PRODUCONO I RIFIUTI SMALTITI
Ma forse come per altre cose che si verificano nel nostro Paese, quelle troppo semplici e meno onerose non sono da prendere in considerazione.
Ufficio stampa CONF.A.I.
(Confederazione Amministratori Immobiliari)
Domenica 29 Novembre 2015, nella sempre stupenda e meravigliosa cornice di Palazzo Aragona Cutò, a Bagheria (PA), sono stati certificati, dopo aver seguito il corso previsto dalla L. 220/2012 e regolamentato dal Decreto 140/2014 del Ministero di Giustizia, altri 7 nuovi Amministratori di condominio e, contestualmente, consegnati gli attestati “Italia che lavora”, dal Vice Presidente di CONF.A.I. e Coordinatore per la Sicilia, Avv. Aurelio D’Amico, con il saluto e le congratulazioni del Presidente nazionale a tutti i partecipanti in collegamento telefonico,.
Ufficio stampa Conf.A.I.
Il Condominio
Le risorse alternative per i Comuni ci sono, a patto che si sappiano individuare
di Luigi A. Ciannilli, presidente di Conf.A.I.
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Dopo circa 12 anni per modificare ed aggiornare alcuni articoli del nostro Codice civile riferiti al Condominio, è stata varata la L. 220/2012 e, dopo di essa la L. 4/2013 – riguardante le ‘professioni non organizzate', ovvero quelle per le quali non è mai esistito e mai esisterà un ‘Ordine' o un ‘Albo', nella quale sono inclusi anche gli “amministratori di condominio”. E, poi ancora, è stato varato il Decreto n° 140/2014 - riguardante la formazione e gli aggiornamenti professionali degli stessi ‘amministratori', rendendo in tal modo questa professione molto più rigida e tesa ad eliminare dal mercato improvvisati ed improvvisazioni per esercitarla. Ebbene se dopo tutto questo gli Enti Locali, in particolare i Comuni e i Comuni delle medie e grandi città, nonché quelli sopra i 10mila abitanti, riuscissero a leggerle e cogliere in queste nuove e recentissime disposizioni gli aspetti positivi che si offrono loro, parte dei problemi di cui si lamentano troverebbero immediate soluzioni.
La L. 220/2012 , nel contesto dell'art. 1129 ex CC, per esempio, offre una opportunità per poter incrementare le ‘entrate' dei Comuni (cosa che qualche Comune ha messo in atto e già sperimentato, con successo, da diversi anni e molto prima che entrasse in vigore la legge di “Riforma del Condominio”), contrastando nel contempo, in modo snello e pratico, anche l'evasione fiscale e contributiva, che si annida in molti ‘condomini' in Italia. Come ha dimostrato una ricerca risalente al 2010 e pubblicata dal Sole 24 Ore. Ricerca che l'Agenzia delle Entrate si è ripromessa di aggiornare e rendere attuale.
Inoltre la stessa legge, nel contesto dell'art. 1135, ex CC, e come si sta cercando di sperimentare a Napoli, con il “modello Insula” (pubblicato dallo stesso quotidiano economico il 5-10-2015), aiuterebbe gli EE.LL. non solo a favorire il recupero, la riqualificazione e la vivibilità di aree urbane che hanno raggiunto livelli di degrado non più sopportabili; ma farebbe anche scoprire che il termine “condominio” non si limita ad identificare un palazzo costruito verticalmente con (prima) più di 4 proprietari e (ora) con più di 8, ma allargherebbe la visione e realtà terminologica a interi ‘quartieri', ‘vie' o ‘piazze' cittadine. Offrendo spunti di notevole interesse per come ‘rivitalizzarli' e valorizzarli.
A quanto sopra intende aggiungersi e concorrere anche l'art. 24 dello “Sblocca Italia” – accennato in allegato
Ma per realizzare quanto solo brevemente esposto – che abbiamo provveduto a segnalare a numerosi Comuni capoluogo, con risposta finora solo da parte 2 - necessitano due cose fondamentali: 1) riscoprire, o scoprire - per chi non l'ha mai provato - la passione di “leggere” e “approfondire” le novità che stanno venendo avanti,; non limitandosi ai sentito dire, o peggio, ai titoli delle notizie in Tv; 2) superare – e forse questo è l'ostacolo più difficile che frena la nostra attualità - motivi di contrapposizione per lasciare il posto a motivi di collaborazione tra pubblico e privato.
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CONF. A. I.
CONFEDERAZIONE AMMINISTRATORI IMMOBILIARI
Sede: via Darsena, 128
44122 FERRARA (FE)
www.condominioconfai.it – e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Associazione iscritta nella 2° parte del Registro presso il MI.SE. ai sensi della L. 4/2013
per le professioni non organizzate.
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Per info: telefona al presidente: 333-41.53.784
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Comunicato stampa
ANNUALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI ALLA CONF.A.I.
Si è svolta l'annuale assemblea degli associati CONF.A.I. LUNEDI’ 14 Settembre presso la sede sociale in Ferrara - via Darsena 128.
Oltre all’esame e approvazione del conto gestione 2014 si è considerato l’iter seguito e l’importanza dell’inserimento della CONF.A.I. nella 2° parte del Registro presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L. 4/2013. La riunione è successivamente proseguita sui rapporti che ormai intercorrono da alcuni anni con il quotidiano economico il Sole 24 Ore, di cui CONFAI si avvale della banca dati riguardante la costante evoluzione delle problematiche condominiali, e con gli argomenti che hanno completato la formazione “obbligatoria” periodica degli Amministratori di condominio – ai sensi dell’art. 71bis, lett. ‘g’, ex DD.AA.CC / L. 220/2013 - (la cui scadenza, per il periodo 2014-2015 è prevista per il prossimo 09-10-2015), con le sedi periferiche collegate via ‘Skype’. Ai partecipanti verrà inviata “attestazione di partecipazione” – come previsto dalla L. 220/2012 – in modo da poterla esibire in caso di richieste che dovessero pervenire nelle assemblee condominiali dato che, il non possesso della quale, comporta per l’Amministratore, anche su iniziativa di un solo ‘condòmino’, la cessazione dall’incarico.
E proprio su tale ultimo argomento si è in attesa di risposta dal Ministero di Giustizia sul perché dalla L. 220/2012 e successivamente dal Decreto n° 140/2014, siano esentati dalla “formazione annuale obbligatoria” coloro che amministrano il solo proprio condominio in cui abitano. Tenuto conto della costante evoluzione normativa: giurisprudenziale e fiscale del settore e che, su circa 1 milione di condomini censiti in Italia, in 277.000 risultavano essere in simile condizione nel 2010. Con l’84% che, pur amministrando un condominio fornito di codice fiscale, non ha presentato il Mod. 770 di fine anno all’Agenzia delle Entrate.
Il Presidente
(Dr.Luigi A. Ciannilli) tel. 333-4153784
Agli Associati alla CONF.A.I.
Ai Responsabili sedi regionali: Sicilia – Veneto – Toscana
LL.II.
E' convocata l'annuale assemblea degli associati per LUNEDI’ 14 Settembre alle ore 16,00 presso la sede sociale in Ferrara - via Darsena 128 - con il seguente Odg.:
1)- approvazione conto gestione 2014;
2)- comunicazioni del Presidente dopo l’inserimento della CONF.A.I. nella 2° parte del Registro presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L. 4/2013;
3)- fissazione quote associative 2015;
4) Decisione in merito all’abbonamento – cumulativo o singolo – al Sole 24 Ore per l’acquisto del “Quotidiano del condominio online”;
4) - varie ed eventuali.
5)- prosecuzione della riunione ai fini dell’aggiornamento “obbligatorio” dell’Amministratore – ai sensi dell’art. 71bis, lett. ‘g’, ex DD.AA.CC. L. 220/2013 - (la cui scadenza, per l’anno 2014 è prevista per il prossimo 09-10-2015) per la trattazione dei seguenti argomenti:
a) Tutte le strategie per evitare i danni – l’Amministratore deve risarcire in caso di omissione ai suoi doveri;
b) Preventivi “trasparenti” - reperibilità e formazione per il ‘professionista doc’;
c) L’Amministratore attesta le spese pagate per la manutenzione e rilascia certificazione per i lavori che godono di detrazioni Irpef;
d) Basta il ‘quorum’ ridotto per rendere validi convocazione e voto;
e) Soltanto al proprietario/i dell’immobile viene inviata la convocazione di partecipazione all’assemblea.
N.B. – sarà presente alla riunione il Responsabile scientifico dell’associazione, preposto ai corsi e alla formazione periodica. Le sedi periferiche, coi relativi associati, impossibilitati a partecipare di persona, potranno collegarsi via ‘Skype’ all’indirizzoindicato nella convocazione inoltrata agli stessi.
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Il Presidente
(Dr.Luigi A. Ciannilli) tel. 333-4153784